Il danneggiato deve inviare una richiesta di risarcimento a CONSAP SPA, l’ente preposto alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Questi provvederà a nominare una compagnia assicurativa competente per territorio per la gestione del sinistro, che a quel punto seguirà una procedura simile a quelle di ogni altro sinistro stradale.
Sarà comunque necessario fornire prove del fatto e della responsabilità tramite testimoni, rapporto di incidente stradale, ecc., in quanto il FVGS chiede prove ben rigorose prima di procedere al risarcimento, visto l’elevato rischio di frodi.
Non tutti i danni patiti dalla vittima dell’incidente sono, tuttavia, risarcibili.
A tal proposito, bisogna avere riguardo al disposto dell’art. 283 del Codice delle assicurazioni.
Infatti, quando si tratta di sinistro di “veicolo non assicurato” l’articolo citato dispone che il risarcimento è dovuto sia per i danni a cose che per i danni a persone. Quindi, anche il danno all’automobile verrà risarcito dietro la presentazione di prove idonee.
Invece, nel caso di “sinistro causato da veicolo o natante non identificato”, lo stesso articolo prevede che il risarcimento sia dovuto solo per i danni alla persona, mentre il danno a cose (e quindi all’automobile) è dovuto solo per la parte eccedente 500 euro e solo in caso di “gravi danni alla persona”.