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Avv. Pier Antonio Rossetti

Selezionato nella Guida 2022

“I Super Avvocati e Studi Legali” di

Successioni e Tutela del Patrimonio


Divisioni Ereditarie, Tutela della quota legittima, Contratti Bancari e Assicurazioni, Operazioni Immobiliari, Intermediazioni Finanziarie, Risarcimento Danni, Tutela Civile e Penale del Patrimonio e della Famiglia


NEWS E ARTICOLI

DELLO STUDIO


Le polizze vita sono pignorabili? Solo se prevale il fine “investimento” rispetto al fine “previdenziale"


Sono pignorabili le somme spettanti in base ai contratti di assicurazione sulla vita, prevalendo il fine di investimento rispetto al fine previdenziale, consistente in una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, avente posizione secondaria rispetto alla funzione di investimento di denaro con esse attuato.
Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato.
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Fondo patrimoniale della famiglia e debiti tributari: al debitore l'onere di provare che è un debito per i bisogni della famiglia 

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Corte di Cassazione - Sezione TRI Civile - Ordinanza 28 maggio 2020  n. 10166
 
Deve accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, e quindi non aggredibile da creditori
"In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore."

Assolto il padre che (senza colpa) non incontra il figlio e non versa il contributo al mantenimento: l'assenza dell'elemento soggettivo del reato

Leggi l’articolo dell’Avv. Rossetti su Diritto 24 - Il Sole 24 Ore in merito ad un caso trattato dalla studio

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Limiti della prova tra le parti dell'atto simulato 

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Corte di Cassazione - Sezione II Civile - Ordinanza 7 gennaio 2019| n. 123
 

La controdichiarazione è prova indispensabile tra le parti. Non quando è un terzo ad agire in giudizio
"La prova della simulazione - sia essa assoluta o relativa - può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria, al fine dell'accertamento della pattuita simulazione, nemmeno la confessione stragiudiziale."

Separazioni e divorzi
10 domande all'Avvocato

NB. L'articolo ha uno scopo meramente informativo e non può mai sostituire la consulenza di un avvocato sul tuo caso specifico. 

A cura degli Avv.ti Pier Antonio Rossetti e Ilaria Morosini

  • Ho deciso di separarmi. Cosa devo fare?

    La decisione di separarsi non è mai facile, neppure per chi la prende.

    Spesso non si conoscono i propri diritti, quindi proprio per questo motivo, è fondamentale come primo passo rivolgersi ad un legale esperto in diritto di famiglia, che possa suggerire il percorso più adatto per la soluzione del proprio caso. In linea di principio, una soluzione consensuale è sempre preferibile, in quanto non accentua il conflitto e limita le spese legali.


  • Non ho un lavoro. Mi toglieranno i figli?

    Questa è una falsa convinzione che molte persone hanno, specie le donne che non hanno un lavoro.

    Da sola, la mancata occupazione lavorativa di un genitore non impedisce in alcun modo la collocazione dei figli presso lo stesso.

    Sono infatti altri i motivi per cui i figli vengono allontanati dai genitori, e riguardano problemi gravi, per esempio l’assunzione di sostanze stupefacienti e/o episodi di violenza.


  • Come gestisce i figli una coppia separata?

    Spesso i minori sono usati come strumento per colpire l'altro genitore.

    Vedere i figli per il tempo necessario è un diritto e un dovere.

    E’ opportuno creare un planning che sia strutturato sulla base delle esigenze dei figli, specie se minori, prevedendo fine settimana alternati e giorni di visita infrasettimanali.



  • Cosa significa affido condiviso?

    Con la legge numero 54/2006 è stato introdotto il regime di affido condiviso come regola generale, ossia che entrambi i genitori abbiamo il diritto di partecipare alle scelte importanti per i figli.

    Ci sono casi in cui però il giudice decide per l’affido esclusivo ad un genitore, perché l’altro non è ritenuto idoneo a portare avanti il suo ruolo.

    Sono tuttavia rari i casi in cui si decide per l’affido esclusivo, riservato alle situazioni più gravi.


  • A quanto ammonta l’assegno di mantenimento?

    L’assegno di mantenimento destinato ai figli deve essere calcolato sulla base di alcuni parametri, quali le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore, nonché i redditi personali di ciascun coniuge.

    Anche se esiste un parametro introdotto da alcuni Tribunali che prevede un assegno sino ad un quarto dello stipendio del coniuge che lo versa, ogni situazione va trattata in modo autonomo.


  • Mancato pagamento dell’assegno. Cosa posso fare?

    Il genitore che, nonostante esista un provvedimento del giudice, omette di pagare l’assegno di mantenimento al coniuge oppure ai figli, può subire un pignoramento dal coniuge titolare del credito.

    Dal punto di vista penale, il genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza alla propria famiglia, può essere perseguito.



  • Quali diritti per le coppie di conviventi?

    Per avere una tutela in questo caso, è opportuno adottare uno dei regimi introdotti recentemente dalla legge, quali le unioni civili e/o il contratto di convivenza.

  • E per i figli dei conviventi?

    Oggi tutti i figli sono stati parificati.

    Comunque deve essere chiaro che i genitori, indipendentemente dalla tipologia della loro unione, devono istruire, educare e mantenere i figli allo stesso modo.


  • Devo per forza comparire davanti ad un Giudice?

    No, se c'è un accordo sulle condizioni della separazione o del divorzio.

    Infatti, si può optare per la negoziazione assistita, un accordo che ha la forza di una sentenza, ma che viene sottoscritto davanti agli avvocati senza andare in Tribunale, con notevoli benefici anche in termini di durata della procedura.

  • Come posso ridurre i conflitti?

    Chi vuole separarsi, divorziare oppure concludere un accordo per la fine di una convivenza, dovrebbe rivolgersi ad un studio legale che sia competente in diritto di famiglia, per aiutare al meglio la coppia ad affrontare tutti i problemi.

    Una grande risorsa può essere data anche dalla mediazione familiare, che offre alla coppia la possibilità di creare un accordo sulla base delle proprie esigenze, aiutando anche le parti a dialogare.

    Per approfondimenti sulla mediazione familiare www.ilariamorosini.it


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Separazione e divorzio in tempi rapidi per limitare le tensioni: la negoziazione assistita.

Special Thanks to Avv. Gina Acciardi

Separazione e divorzio in tempi rapidissimi: la Negoziazione Assistita. Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto la c.d. procedura di negoziazione assistita. Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita, laddove non prevista dalla legge come obbligatoria, può essere utilizzata su richiesta delle parti in alternativa alla giurisdizione ordinaria per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e pertanto utile anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale. In materia familiare non vi è l’obbligo di negoziare ma vi è solo una mera facoltà. Occorre però evidenziare che per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, l’esperimento della procedura di negoziazione assistita ha recentemente registrato un aumentato esponenziale. 
 
Succede che la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere due nuove opzioni che riducono notevolmente i tempi della procedura: la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12). Il procedimento di negoziazione assistita viene avviato con il conferimento del mandato all’avvocato prescelto, il quale è tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Se questi sceglierà di esperire la negoziazione assistita, l’avvocato formulerà, per iscritto, l’invito a comparire all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia. Una volta confermata la volontà di entrambi i coniugi di avvalersi della nuova procedura, l’avvocato o gli avvocati scelti, al pari del giudice, tenteranno la conciliazione e ne daranno atto nel verbale. A questo punto occorre distinguere due situazioni: - se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, rilascia agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi; - se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, ossia se l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, a seconda dei casi, l’avvocato ha l’obbligo di trasmettere all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto l’accordo autenticato e munito delle certificazioni di cui all’art 5; nell’ipotesi dell’autorizzazione l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni (art 6 co.3) pena l’applicazione di un’importante sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell’avvocato tenuto alla consegna della documentazione di cui sopra. Gli ufficiali dello stato civile procederanno così all’annotazione dell’accordo a margine dell’atto di nascita e di matrimonio. Com’è facile intuire, tale procedura permette di accelerare i tempi (l'iter si completa di regola in 15-20 giorni complessivi) e di evitare ai coniugi di comparire in udienza innanzi al Presidente del Tribunale per l’omologazione del propri accordo. La stessa infatti si consuma tra le “quattro mura” dello studio legale, anche in un solo incontro congiunto, demandando agli avvocati tutti gli adempimenti procedurali e burocratici del caso, sino alla trascrizione dell'accordo nel registro degli atti di matrimonio. Tali novità normative hanno aperto uno scenario che solo pochi anni fa era considerato chimerico. Sino a pochi mesi fa, infatti, nei casi di separazione, anche se consensuale, l’unica strada percorribile era presentare un ricorso congiunto al Tribunale che obbligava il Presidente del Tribunale a fissare con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. All’udienza di comparizione il Presidente doveva sentire i coniugi, prima separatamente poi congiuntamente, tentando la conciliazione. Se quest’ultima non riusciva il Presidente procedeva alla verbalizzazione della volontà dei coniugi di separarsi riportando le condizioni relative ai coniugi e alla prole. Esaurita la fase presidenziale, il tribunale decideva in merito all’omologazione in camera di consiglio e, ottenuto il parere favorevole del P.M., emetteva il decreto di omologazione dotato di efficacia di titolo esecutivo e annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile. Se il giudice reputava le condizioni stabilite dai coniugi non conformi alle norme del codice e agli interessi dei figli indica le modifiche da apportare all’accordo che, se non vengono recepite, potevano comportare il rifiuto dell’omologazione. Tale procedura, tutt’ora esperibile, è lunga e particolarmente complessa. Ad oggi la negoziazione assistita ne costituisce una valida alternativa per tutti i coniugi che intendano separarsi consensualmente, rimettendo la lunga procedura innanzi al Tribunale solo alle separazioni giudiziali. La separazione ed il divorzio sono comprensibilmente delle fasi di vita molto delicate e dolorose. Avere la possibilità di esperire una procedura più breve e più discreta che possa evitare ai coniugi di “sfilare” per le aule del Tribunale è certamente la soluzione più auspicabile. All’uopo, la negoziazione assistita consente di soddisfare quelle esigenze di celerità che certamente una causa non può garantire. Questo perché, insieme alla causa, vengono trascinati – ed esasperati – sentimenti di odio, risentimento, strategie volte alla reciproca distruzione. Il che diventa ancora peggio se, in mezzo, ci sono anche i figli. Alla luce di quanto dedotto, appare chiaro che la via migliore è sempre quella di un percorso volto al superamento della crisi familiare. Di tale avviso è anche il nostro Legislatore il quale, attraverso i recenti interventi normativi, si è proprio posto l‘obiettivo di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione bonaria affidando all’avvocato il ruolo di negoziatore. Il compito degli avvocati sarà pertanto quello di valorizzare le rispettive ragioni e, senza necessariamente ricondurre all’unità, riparare le fratture che la crisi coniugale ha comportato prospettando una soluzione bonaria che possa contemperare i reciproci interessi delle parti.     
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