Riforma dello sport:
la tua società si è adeguata?
Adozione modelli organizzativi e codici di condotta
Art. 33 D.Lgs. 36/2021
Asd e Ssd devono dotarsi di regole di contrasto ad ogni tipo di abuso e violenza; utili anche per evitare la responsabilità oggettiva
Nomina del Responsabile per la protezione dei minori
Art. 33 D.Lgs. 36/2021
Asd e Ssd devono anche designare un Responsabile per la tutela di minori e giovani, per garantirne l’integrità fisica e morale
La forma societaria
L'art. 6 del D.Lgs. 36/2021 ammette le seguenti forme societarie per gli enti sportivi:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
c-bis) enti del terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.
Lo Statuto rispetta i principi della riforma?
Lo statuto di ASD e SSD deve essere ispirato ai fondamentali principi di democraticità interna, assenza del fine di lucro (con una particolare eccezione per le SSD), obbligo di rendiconto, ecc., in particolare devono prevedere:
- Le attività diverse e secondarie (didattica, formazione, preparazione e assistenza), che avranno limiti di valore (senza comprendere sponsorizzazioni e pubblicità, cessione atleti e gestione impianti e strutture)
- Le modalità di scioglimento
- L'obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio al momento dello scioglimento
- Incompatibilità dei Presidenti (prima era degli amministratori) con qualsiasi altra carica in altra ASD o SSD affiliata
- Possibilità (o meno) di distribuzione degli utili e di aumento di capitale nelle SSD nei limiti consentiti, valutando attentamente la convenienza, visto il possibile venir meno della de-commercializzazione dei corrispettivi
- Adeguamento anche alle norme del Terzo Settore per gli enti che vogliono iscriversi anche al RUNTS
- Possibilità di avvalersi di lavoratori sportivi, volontari, ecc.
Il mancato adeguamento comporta il diniego di iscrizione o la cancellazione dal Registro delle Attività Sportive (RAS), ricordando che non basta la regolarità formale ma conta l'effettivo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.
Locali utilizzati: compatibili con ogni destinazione d'uso
L'art. 7 bis, in vigore dal 5 settembre 2023, stabilisce che:
"Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica"
Lavoratori sportivi: chi sono?
L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in favore di un soggetto iscritto al RAS o nei confronti di Federazioni, EPS, DSA, CONI, CIP, Sport e Salute, ecc.
E’ altresì lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Si rinvia all’ultimo elenco delle mansioni “necessarie" pubblicato dal Dipartimento dello Sport per ogni singola federazione.
Lavoro subordinato o lavoro autonomo?
Professionismo: si presume lavoro subordinato; salva la ricorrenza di alcuni casi particolari (singola manifestazione, nessun obbligo di frequenza agli allenamenti, impegno continuativo ma non superiore a otto ore settimanali, ecc.)
Dilettantismo: si presume lavoro autonomo, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.), se la prestazione non supera le 24 ore settimanali con esclusione delle manifestazioni sportive.
Le Federazioni stabiliscono quando il contratto debba essere stipulato secondo i formulari tipo della Federazione a pena di nullità, ovviamente previo tesseramento.
Vediamo i principali adempimenti per le Collaborazioni Coordinate e Continuative.
Co.Co.Co.: quali sono i principali adempimenti?
Sotto i 5.000,00 euro annui:
- Nessuna trattenuta INPS o IRPEF
Tra 5.000,00 e 15.000,00
- Nessuna trattenuta IRPEF
- Trattenuta INPS del 27,03% con riduzione al 50% dell’imponibile previdenziale sino al 31.12.2027: 2/3 a carico delle società, 1/3 a carico del collaboratore
Oltre 15.000 euro annui
- Si aggiunge la trattenuta IRPEF
- Cedolino paga obbligatorio
I Lavoratori sportivi Co.Co.Co. non sono soggetti ad assicurazione INAIL, in quanto già assicurati con le federazioni (L. 289/2022).
Si applica la normativa sulla sicurezza sul lavoro e per i controlli sanitari, anche se sono previste procedure agevolate sotto i 5.000,00 euro annui di compenso.
N.B. Verifica adempimenti e comunicazioni di legge in ragione del tuo caso specifico e delle probabili continue modifiche normative e di prassi.
Quali figure sono escluse?
Ruoli amministrativi-gestionali
Ad esempio mansioni di segreteria, contabili, ecc.
Professionisti
Coloro che sono iscritti ad albi o elenchi professionali per l’esercizio di tali attività (ad esempio il medico sociale)
Volontari
Vediamo alcune info al seguente paragrafo
Mansioni non necessarie all'attività sportiva
Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato l'elenco delle mansioni necessarie allo sport per ogni disciplina
Norme applicabili (e non applicabili) per la peculiarità del rapporto
La durata massima del rapporto può essere di otto anni.
Non si applicano al rapporto di lavoro sportivo le seguenti norme ordinarie:
- sul licenziamento
- sulle sanzioni disciplinari
- sugli impianti audivisivi
- sulle clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo
Quale disciplina per i volontari?
Per i tesserati che prestano l’attività a fine amatoriale senza retribuzione (o fine di lucro anche indiretto), è possibile il rimborso delle sole spese documentate.
E’ possibile un rimborso forfettario sino ad euro 400,00 (non più euro 150,00) mensili con autocertificazione anche se sostenute nel comune di residenza, non cumulabile con le spese documentate.
Sussiste comunque l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile e quello di comunicazione al RAS.
Il volontariato non è compatibile con altra attività retribuita all’interno dell’ente.
Tuttavia, l'attività resa dai componenti degli organi amministrativi gratuitamente non si considera volontariato, e pertanto è compatibile con un'eventuale prestazione retribuita (atleta, allenatore, istruttore, ecc.) con la stessa ASD/SSD.
E per i premi?
E’ prevista la ritenuta del 20% a titolo di imposta.
Per il percipiente, il premio non costituirà reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi a meno che non sia parte variabile del compenso.
Dal 2026 è stata abrogata l’esenzione da ogni ritenuta se il valore complessivo dei premi non supera i 300 euro annui.
Modelli organizzativi e gestionali
L’ Art. 33 del D.Lgs. n. 37/2021 attiene alla Sicurezza dei Lavoratori Sportivi e dei Minori.
ASD E SSD devono introdurre "disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani”.
Non solo.
E’ previsto l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche: come si usa?
Introdotto con la Riforma dello Sport, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostituisce il vecchio Registro CONI.
Il mancato adeguamento dello Statuto è una delle cause che impedisce l’iscrizione o che comporta la cancellazione.
Vedi il manuale utente sul sito del Dipartimento
Scarica le circolari operative di INPS e INAIL
N.B. Il decreto attuativo entro in vigore il 17 novembre 2023 ha di fatto stabilito che le comunicazioni andranno effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto.
N.B. Il presente articolo ha mero scopo informativo.
E’ sempre consigliabile affidarsi ai professionisti della materia per lo studio del tuo caso specifico.
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