TUTELA DELLA PERSONA E RISARCIMENTO
Indennizzi assicurativi, Tutela dell’Immagine, Risarcimento Danni alla Persona, Responsabilità Professionale, Sinistri Stradali, Responsabilità Medica, Infortuni sul Lavoro.
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Articolo dell’Avv. Rossetti da Diritto 24 - Il Sole 24 Ore"L'evoluzione del concetto di "immagine" e delle sue forme di tutela nello sport: tra leggi antiche e social network"

Margine della strada pericoloso? L’ente può essere responsabile (Cass. n. 260/2017)
L’Amministrazione deve considerare come “possibili” eventuali manovre errate e/o distratte del conducente (quale l’uscita di strada per esempio) e quindi deve porre in essere le misure necessarie alla prevenzione del danno.
Tale obbligo pertanto non si limita solo alla cura della carreggiata, ma anche gli elementi accessori o alle pertinenze, per esempio alle banchine o ai tratti non asfaltati adiacenti alla strada stessa. (Si vedano Cass. 9547/15; Cass. 5445/2006; Cass. 22755/2013)
Va consolidandosi nella giurisprudenza l’orientamento che afferma che il solo accertamento della colpa del conducente non è sufficiente ad escludere il risarcimento quando l’Amministrazione non abbia segnalato la pericolosità della strada oppure non abbia apprestato misure idonee a prevenire l’incidente.
In particolare, la Sentenza della Cassazione n. 260/2017, pubblicata il 10 gennaio 2017, tratta la fattispecie in cui veniva accertata la presenza di uno “scalino” fra la carreggiata ed il ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione, sancendo l’obbligo del giudice di accertare quanto esso possa aver influito nella produzione dell’evento anche in presenza di manovra errata del conducente.
Infatti, nella sentenza citata, si legge: “Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle opere pubbliche, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente nei limiti della medesima”.
Incidente con veicolo non assicurato o datosi alla fuga?Ecco cosa fare
Il danneggiato deve inviare una richiesta di risarcimento a CONSAP SPA, l’ente preposto alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Questi provvederà a nominare una compagnia assicurativa competente per territorio per la gestione del sinistro, che a quel punto seguirà una procedura simile a quelle di ogni altro sinistro stradale.
Sarà comunque necessario fornire prove del fatto e della responsabilità tramite testimoni, rapporto di incidente stradale, ecc., in quanto il FVGS chiede prove ben rigorose prima di procedere al risarcimento, visto l’elevato rischio di frodi.
Non tutti i danni patiti dalla vittima dell’incidente sono, tuttavia, risarcibili.
A tal proposito, bisogna avere riguardo al disposto dell’art. 283 del Codice delle assicurazioni.
Infatti, quando si tratta di sinistro di “veicolo non assicurato” l’articolo citato dispone che il risarcimento è dovuto sia per i danni a cose che per i danni a persone. Quindi, anche il danno all’automobile verrà risarcito dietro la presentazione di prove idonee.
Invece, nel caso di “sinistro causato da veicolo o natante non identificato”, lo stesso articolo prevede che il risarcimento sia dovuto solo per i danni alla persona, mentre il danno a cose (e quindi all’automobile) è dovuto solo per la parte eccedente 500 euro e solo in caso di “gravi danni alla persona”.