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Avv. Pier Antonio Rossetti

Selezionato nella Guida 2022

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Il diritto sportivo deve garantire uniformità e regolarità dei risultati

Annullata la penalità non conforme alle "Linee Guida" federali Aci Sport

Il diritto sportivo deve garantire uniformità e regolarità dei risultati

Annullata la penalità non conforme alle "Linee Guida" federali Aci Sport

Aggressive Team vince al

Collegio di Garanzia dello Sport

(Decisione n. 84 del 4 ottobre 2023)

1) Il caso


E' stata impugnata al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione della Corte Sportiva d’Appello ACI SPORT, che aveva confermato la sanzione della retrocessione di due posizioni in griglia nella gara successiva, inflitta in primo grado dai Commissari di Gara.

 

 

2) Ordinamento Aci Sport e tipizzazione delle condotte scorrette

 

Negli ordinamenti sportivi federali spesso non sussiste una “tipizzazione” degli illeciti e delle rispettive sanzioni. Ossia, spesso non troviamo la descrizione di una condotta precisa (illecita o presunta tale) a cui consegue una sanzione precisa, la cui determinazione viene lasciata alla discrezionalità degli organi giudicanti.

 

Non è così per la normativa Aci Sport, che prevede:

- norme generali per tutte le discipline (ad esempio Regolamento Sportivo Nazionale)

- norme specifiche per le singole discipline (i cosiddetti Regolamenti di Settore, come per esempio per Velocità in Circuito, Rally, Fuoristrada, Karting, ecc.).

 

Nel caso che ci interessa, il Regolamento di Settore della Velocità in Circuito reca alcune "Linee Guida" sull’applicazione delle singole penalità per le singole infrazioni, con lo scopo di “uniformare i giudizi sugli illeciti sportivi e le irregolarità tecniche”.

 

In tal modo, ad una determinata condotta scorretta consegue una determinata sanzione, in perfetta applicazione del principio di legalità per garantire la regolarità dei risultati sportivi.

 

L’art. 16 della Regolamentazione di Settore Velocità In Circuito e l’art. 216 bis del Regolamento Sportivo Nazionale prevedono le seguenti sanzioni per la violazione delle norme sportive di comportamento in gara:

 

a) Penalità in tempo e giri

b) Stop and Go

c) Drive Through

d) Retrocessione In Griglia

 

Ecco che le “Linee Guida” Aci Sport hanno quindi il merito di dare istruzioni ai Commissari di Gara, quale “indicazione elaborata dalla Federazione per individuare fattispecie specifiche di illecito per la velocità in circuito che si aggiungono a quelle più generali così da facilitare nell’ambito di tutto il campionato/serie/trofeo una miglior uniformità di giudizio sugli illeciti sportivi e le irregolarità tecniche”.

 

 

3) Principio di Legalità e "Linee Guida": sono vincolanti al pari delle norme regolamentari?

 

Serve ora capire il valore giuridico delle linee guida, ossia se possano assumere “valore di legge” al pari delle norme regolamentari.

 

Senza troppi giri di parole, il Collegio di Garanzia arriva diritto al punto:

 

È evidente, dunque, che tali modalità di applicazione delle richiamate sanzioni siano vincolanti per i giudici federali, in quanto costituiscono parte integrante del predetto Regolamento, garantendo l’effettività del principio di legalità formale mediante la tensione all’uniformità dei giudizi endofederali in punto di individuazione della corretta sanzione”.

 

Il Collegio di Garanzia quindi afferma che le Linee Guida vanno a garantire l’effettività del principio di legalità, e in particolare del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, ossia nessun illecito e nessuna pena se non espressamente previsti dalla legge.

 

Già con altre decisioni il Collegio di Garanzia I Sezione (vedasi decisioni n. 15/2017, 23/2021, 19/2022 e 34/2022) ha più volte affermato che

 

“non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo, in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege”.

 

Così, anche in un caso precedentemente trattato dallo studio nel settore Karting, il Collegio di Garanzia (Decisione n. 19/22) ha riformato integralmente la decisione della Corte Sportiva d’Appello ACI SPORT.

Tale decisione aveva dichiarato inammissibile un reclamo in forza di un’applicazione analogica delle norme, disattendendo l’art. 43 del Regolamento di Settore Karting che affermava sì l’inappellabilità della sanzioni dei Commissari, ma solo quando “espressamente definite”.

Vale a dire che se la sanzione non è espressamente annoverata tra le “inappellabili” allora può essere impugnata.

 

E ancora, per tornare alla decisione n. 84/23, la necessità dell’uniformità di giudizio nell’ordinamento sportivo “non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”.

 

 

4) La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport

 

Nel merito, le decisioni dei Commissari Sportivi e della Corte Sportiva d’Appello hanno sanzionato la ricorrente con la “penalità della retrocessione di 2 posizioni in griglia da scontare alla prima successiva partecipazione, del medesimo campionato”.

Hanno ritenuto violato l’art. 4.3 (Comportamento dei Conduttori) del RDS Velocità in Circuito (art. 89 RSN), per un incidente involontario, ma poi hanno applicato una sanzione non prevista dal regolamento in tale situazione.

Infatti, le predette Linee Guida prevedono, per condotte in gara rientranti nell’alveo del “provocare un incidente involontariamente”, una penalità in tempo e non anche la retrocessione in griglia.


Si configura quindi un vero e proprio errore nell’applicazione delle norme.

 

Come noto, il Collegio di Garanzia, la cosiddetta “Cassazione dello Sport” può intervenire per questioni di “legittimità”, e non di questioni di merito.

 

“È, pertanto, evidente l’erroneità delle decisioni dei giudici di merito, che hanno applicato la retrocessione in griglia in un’ipotesi non contemplata dai regolamenti…

 

… non si tratta di una decisione discrezionale (che sarebbe una mera valutazione di merito), bensì di un’errata applicazione della norma di diritto, irrogando la sanzione non prevista per quel tipo di violazione”

 

La decisione del Collegio di Garanzia applica alla perfezione il principio di legalità, che (laddove possibile) nel diritto sportivo garantisce l’uniformità delle decisioni e, di conseguenza, la regolarità delle competizioni.

 

 

5) Brevi considerazioni sul valore dell’Albo Ufficiale di Gara

 

Per completezza, nel caso di specie i Commissari avevano dapprima applicato (correttamente) la sanzione di 25” di ritardo, prevista dalle Linee Guida per aver provocato involontariamente un incidente.

Tale sanzione era stata pubblicata sull’Albo Ufficiale di Gara e sulla classifica finale, salvo poi essere cumulata (o sostituita) con la sanzione della retrocessione in griglia.

Sul punto, la Corte Sportiva d’Appello Aci Sport aveva motivato sostenendo che la pubblicazione sull’Albo Ufficiale equivarrebbe solo a una mera “proposta del Direttore di Gara”.

Purtroppo, la questione non è stata trattata dal Collegio di Garanzia perché ritenuta assorbita dal tema oggetto di questo articolo.

Tuttavia, a nostro modesto parere, la pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Gara non può essere privata di valore come ha fatto la Corte Sportiva d’Appello.

In primo luogo perché l’art. 8.1 del Regolamento di Settore di Velocità in Circuito afferma quanto segue:

“Sono considerate ufficiali, subordinatamente all’omologazione da parte dell’ACI SPORT, le classifiche sottoscritte dal Direttore di Gara ed esposte nell’Albo Ufficiale di Gara”.

 

Vale a dire che le classifiche sottoscritte esposte nell’Albo Ufficiale di Gara sono considerate decisioni ufficiali e non delle mere proposte.

Anche perché il Direttore di Gara, quando intende effettuare una proposta, ha a disposizione un documento formale da inoltrare ai Commissari (o simili) e non può certo usare (anzi abusare) dell’Albo Ufficiale di Gara solo per inoltrare una proposta.

Inoltre, gli episodi di gara, nell'attesa di una decisione definitiva, possono essere messi "under investigation".

Pertanto, non può essere condivisa la motivazione della Corte Sportiva d'Appello che ha degradato la pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Gara a mera proposta di sanzione.

Vedremo se il Collegio di Garanzia avrà in futuro l'occasione di pronunciarsi sul punto.


Pier Antonio Rossetti

Avvocato in Milano

Coordinatore Regionale per la Lombardia di AIAS

Associazione Italiana Avvocati dello Sport

 

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Pier Antonio è Coordinatore Regionale per la Lombardia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e membro della Commissione di Diritto Sportivo dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Selezionato da Milano Finanza nella guida “I Super Avvocati e i Super Studi Legali Corporate 2022" nella practice Sports Law.

Relatore  in convegni e autore di pubblicazioni.


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