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Avv. Pier Antonio Rossetti

Selezionato nella Guida 2022

“I Super Avvocati e Studi Legali” di

Agenti Sportivi:

10 cose da sapere



... che tu sia Agente, Atleta o Società...


Ecco le risposte in pillole ai quesiti che vengono posti frequentemente allo studio,

alla luce della Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 37/2021)

  • 1. Quali attività svolge un Agente sportivo?

    La legge definisce "Agente sportivo" colui che mette in relazione due o più soggetti federali (siano essi lavoratori sportivi o società) ai fini:


    - della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di lavoro sportivo;


    - del trasferimento delle prestazioni sportive presso altre società sportive; 


    - del tesseramento presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali.


    Introducendo il riferimento al "lavoratore sportivo", la riforma dello sport ha quindi esteso la possibilità di avere un agente anche nell'ambito del dilettantismo, e non più del solo professionismo.

  • 2. Quali sono le qualifiche per operare in Italia?

    In Italia per legge possono operare solo gli Agenti iscritti al Registro federale, ossia coloro che hanno superato il doppio esame al CONI e alla Federazione presso la quale vogliono operare, e che hanno adempiuto ai successivi adempimenti amministrativi.

  • 3. Il mandato conferito a un agente non iscritto nel registro è valido?

    No, è nullo.


    Inoltre, l'Atleta o la Società che hanno conferito l'incarico a un soggetto non abiltato possono incorrere in un procedimento disciplinare.


    Sono altresì nulli i mandati con agenti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6, D.Lgs. n. 37/2021.

  • 4. Come si conferisce mandato ad un agente?

    Il mandato, a pena di nullità, deve essere conferito con atto scritto.

    Occorre utilizzare i contratti tipo predisposti dalla Federazione.


    L'Agente sportivo deve depositare, a pena di inefficacia, il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni dalla data di stipula. Il mandato ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Devono essere altresì depositate anche eventuali risoluzioni o recessi entro venti giorni dal verificarsi delle stesse.

  • 5. Qual'è la durata massima del contratto?

    Il contratto con l'Agente sportivo può avere una durata massima di due anni


    In mancanza di indicazione della durata o per termini superiori la durata sarà comunque di due anni.


    Non è possibile il tacito rinnovo.

  • 6. L'Agente può operare per più parti?

    L'Agente sportivo deve evitare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. 


    Con la riforma, può agire per massimo due parti che devono essere informate e prestare il consenso. In tal caso, una delle due parti deve essere obbligatoriamente il lavoratore sportivo.


  • 7. Come è disciplinato il rapporto con i minorenni?

    Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo dal compimento del quattordicesimo anno di età.


    Il mandato deve essere redatto anche nella lingua del minore. 


    Deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.


    Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo dal minore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.


  • 8. L'Agente può operare attraverso una Società?

    L’attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. 


    L’agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, che rispettino determinati requisiti, tra cui in primis che gli agenti abilitati siano titolari della quota maggioritaria della società.


    In ogni caso, la costituzione della società non può snaturare il rapporto agente-cliente, fondato sull'intuitu personae.

  • 9. Agente stabilito e Agente domiciliato: che differenza c'è?

    "Stabilito" è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2.


    "Domiciliato" è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell’Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2


  • 10. Quale organo è competente per le controversie degli Agenti?

    Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.


    Presso il CONI è poi istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale.

Agenti sportivi

Situazione in stallo

A livello internazionale la FIFA ha sospeso il nuovo regolamento dopo alcune bocciature dei Tribunali nazionali. In Italia si attende il decreto attuativo per dare esecuzione alla Riforma dello Sport per gli Agenti sportivi.

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